Art. 1 – Costituzione
L'organizzazione di volontariato denominata “Bambini con la CCAM” è disciplinata dal presente Statuto e dalla legge quadro del volontariato 266/91, nonché dalla legge regionale della Lombardia 1/08. L'organizzazione ha sede in Voghera (PV), viale del lavoro n.18. Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede entro la stessa città o istituire sedi staccate in altre città della Regione Lombardia.
Art. 2 – Finalità
L'organizzazione persegue finalità di solidarietà sociale assistendo famiglie di bambini affetti da malformazioni polmonari congenite, quali la malformazione adenomatoide cistica congenita (CCAM), sequestro polmonare e enfisema lobare congenito.
Le attività sono organizzate nei seguenti ambiti:
- Assistenziale: accompagnamento verso strutture sanitarie, supporto morale e psicologico, creazione di spazi informativi medico-scientifici.
- Educativo: formazione, corsi sulla comunicazione, convegni medico-scientifici e attività di ricerca.
- Aggregativo: creazione di luoghi di incontro, promozione di raduni e attività commerciali marginali.
- Solidale: attività di sostegno economico verso soggetti bisognosi.
- Culturale: visite guidate, manifestazioni, convegni, mostre, proiezioni, attività editoriale.
- Politico-Sociale: organizzazione di eventi per informare il legislatore sulla patologia.
L'organizzazione può aderire a federazioni, associazioni e organismi nazionali/internazionali con valori affini.
Art. 3 – Ammissione all'organizzazione
Chiunque condivida le finalità dell'organizzazione può aderire mediante domanda al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deve provvedere entro sessanta giorni, dichiarando accettazione o rifiuto motivato. In assenza di provvedimento, la domanda si intende automaticamente accolta. Il ricorso contro il diniego è consentito entro trenta giorni al Collegio dei Garanti o all'Assemblea.
Art. 4 – Adesione all'organizzazione
L'adesione non può essere temporanea, salvo diritto di recesso. Tutti i soci maggiori di età godono di diritto di voto attivo e passivo. Le prestazioni sono gratuite; sono rimborsabili solo spese effettive secondo parametri stabiliti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea.
Gli associati si dividono in:
- Soci fondatori: coloro che hanno fondato l'organizzazione.
- Soci ordinari: che operano per il raggiungimento delle finalità.
- Soci sostenitori: enti, associazioni o persone che sostengono economicamente.
- Soci onorari: designati dal Consiglio per prestigio e contributo all'organizzazione.
Art. 5 – Perdita della qualità di socio
La qualità si perde per decesso, recesso o esclusione.
5.1 Recesso: può essere notificato in qualsiasi momento; diventa effettivo al ricevimento da parte del Consiglio.
5.2 Esclusione: deliberata dal Consiglio per inadempienza o gravi motivi, richiede ratifica assembleare. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica motivata. È ammesso ricorso entro trenta giorni al Collegio dei Garanti o all'Assemblea.
Art. 6 – Organi sociali dell'Organizzazione
Gli organi sono: Assemblea degli aderenti, Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario/Tesoriere.
Art. 7 – Assemblea degli aderenti
7.1 Convocazione: L'Assemblea è l'organo sovrano, presieduta dal Presidente del Consiglio o da suo delegato. Si riunisce almeno due volte annualmente per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e preventivi. La convocazione avviene per iscritto almeno dieci giorni prima, comunicando luogo, data, ora e ordine del giorno.
7.2 Validità: In prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di presenti.
7.3 Votazioni: Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con le quote. Un voto per socio. Non è ammesso voto per corrispondenza. Le deliberazioni ordinarie sono adottate a maggioranza semplice.
7.4 Oggetto delle delibere: elezione del Consiglio Direttivo, approvazione rendiconti, indirizzi generali e programmi attività, modifica dello Statuto, destinazione avanzi di gestione, scioglimento dell'organizzazione.
Art. 8 – Consiglio Direttivo
8.1 Costituzione: Eletto dall'Assemblea, composto da minimo tre a massimo sette componenti. Resta in carica tre anni, i componenti possono essere rieletti. Nella prima riunione elegge Presidente, Vicepresidente e Segretario/Tesoriere. In caso di vacanza, il Consiglio provvede alla sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.
8.2 Convocazione e validità: Riunioni almeno ogni tre mesi su convocazione scritta del Presidente, con comunicazione almeno dieci giorni prima. Valide con la maggioranza dei componenti eletti. Deliberazioni a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente.
8.3 Competenze: ordinaria e straordinaria amministrazione, fissazione norme funzionamento, approvazione programmi attività e rendiconti, ammissione/esclusione soci, nomina personale necessario, istituzione gruppi di lavoro.
Art. 9 – Il Presidente
Eletto dal Consiglio a maggioranza. Presiede Assemblea e Consiglio, sottoscrive verbali, predispone rendiconti preventivi e consuntivi. Ha firma e rappresentanza legale dell'organizzazione. È autorizzato a compiere incassi, accettare donazioni, nominare avvocati. In caso di necessità e urgenza assume provvedimenti del Consiglio, sottoponendoli a ratifica successiva.
Art. 10 – Il Vicepresidente
Sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione. La sua firma costituisce piena prova dell'assenza del Presidente dinanzi ad aderenti, terzi e uffici pubblici.
Art. 11 – Il Segretario/Tesoriere
Verbalizza adunanze di Assemblea e Consiglio. Cura la tenuta dei Libri Verbali e del registro degli aderenti. Coadiuva il Presidente nella contabilità e gestione dei libri contabili.
Art. 12 – Proventi e oneri dell'Organizzazione
Proventi: tesseramento soci, lasciti, oblazioni, erogazioni liberali, contributi pubblici e privati, raccolte fondi, proventi servizi, convenzioni, attività commerciali marginali, interessi attivi, avanzi di gestione.
Oneri: costi diretti gestione, spese struttura, costi personale, assicurazioni, rimborsi spese, iniziative volontari, formazione, adesione enti, ammortamenti, interessi passivi.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo. Le convenzioni richiedono delibera del Consiglio.
Art. 13 – Rendiconto economico finanziario
L'esercizio economico coincide con l'anno solare, chiudendo il 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti rendiconti preventivi e consuntivi. Entro tre mesi dal nuovo anno il Consiglio prepara il rendiconto consuntivo per l'approvazione assembleare entro il 30 aprile. Durante gli ultimi due mesi dell'anno si prepara il rendiconto preventivo successivo per approvazione entro il 30 aprile.
I rendiconti devono essere comunicati al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea. Restano depositati presso la sede nei quindici giorni precedenti l'Assemblea di approvazione.
Art. 14 – Avanzi di gestione
È vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'organizzazione, salvo imposizioni di legge o trasferimenti a favore di altre ONLUS con medesima struttura. L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare utili e avanzi per realizzare attività istituzionali.
Art. 15 – Responsabilità ed assicurazione
Gli aderenti sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi. L'organizzazione risponde con i propri beni dei danni causati per inosservanza di convenzioni o contratti. Il Consiglio può deliberare assicurazioni per danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Art. 16 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Organizzazione
Le proposte di modifica possono essere presentate dagli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le deliberazioni richiedono Assemblea convocata con ordine del giorno specifico, presenza di almeno tre quarti degli aderenti e voto favorevole della maggioranza.
Lo scioglimento può essere proposto dal Consiglio Direttivo e richiede Assemblea convocata con ordine del giorno specifico e voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti in prima e seconda convocazione.
L'organizzazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato nel medesimo settore, salvo diversa destinazione legale. Non possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.
Art. 17 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti, in particolare al Codice Civile, Legge 266/91, legge regionale Lombardia 1/08, D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e loro variazioni.